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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.15. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
8.15.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente il comma 3 è riformulato nel modo seguente:
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:
a) trattamento economico dei professori universitari di ruolo, costituito da una parte fissa legata alla classe di inquadramento e da una parte variabile legata ai risultati legata a specifici risultati didattici o scientifici;
b) istituzione di un'unica progressione economica dei professori universitari di prima e di seconda fascia, che si sviluppa in almeno dieci classi stipendiali corrispondenti a livelli oggettivi dei risultati didattici, di ricerca e gestionali raggiunti. Tali livelli sono definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5. Allo sviluppo in classi corrisponde la progressione economica di cui al presente comma;
c) nomina in ruolo dei professori che abbiano ottenuto l'abilitazione nazionale per la prima fascia ai sensi dell'articolo 16 e conseguente inquadramento nella quarta classe stipendiale; accesso alle classi successive alla quarta ogni tre anni previo esito positivo della procedura di valutazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5; progressione economica, previo conseguimento dell'ultima classe stipendiale, con scatti triennali di anzianità pari al 2,50 per cento;
d) inquadramento dei professori che abbiano ottenuto l'abilitazione nazionale per la seconda fascia ai sensi dell'articolo 16 nella prima classe stipendiale, all'atto della nomina; accesso alle classi successive alla prima con cadenza triennale, previo esito positivo della procedura di valutazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5; progressione economica, successiva al conseguimento dell'ultima classe stipendiale, con scatti triennali di anzianità pari al 2,50 per cento;
e) inquadramento dei professori ordinari e associati già in servizio rispettivamente nella quarta e nella prima classe stipendiale, ovvero, se superiore, nella classe corrispondente al trattamento economico goduto alla data di entrata in vigore della presente legge,; valutazione dei professori ordinari e associati già in servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 5, per il passaggio nella classe superiore a quella corrispondente al trattamento economico di provenienza;
f) inquadramento dei ricercatori di ruolo già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, nel ruolo dei professori associati; collocazione nella prima classe stipendiale come «fuori ruolo», ovvero con lo stesso stato giuridico e trattamento economico della prima classe del ruolo dei professori associati, ma con la progressione di carriera e il trattamento economico bloccati fino all'acquisizione dell'abilitazione nazionale ai sensi dell'articolo 16, previo esito positivo della valutazione;
g) sostituzione delle espressioni: «professore universitario di prima fascia od ordinario» e «professore universitario di seconda fascia o associato» con l'espressione «professore universitario di ruolo».