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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.01. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
8.01.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Al fine di coprire insegnamenti fondamentali in condizioni di mancanza di docenti di ruolo e anche per favorire la nascita e la crescita di nuovi corsi di laurea considerati unici e fondamentali per l'Ateneo, è consentito durante il primo ciclo, in deroga alle normative vigenti di usufruire di risorse aggiuntive in termini finanziari e di punti organico da parte del MIUR, per le esigenze prioritariamente delle discipline caratterizzanti.
2. Ai ricercatori a contratto qualora non dovessero superare dopo due volte il concorso di abilitazione a professore di I o II fascia, sarà riconosciuto un punteggio speciale nei concorsi di personale dello stesso livello funzionale presso i Ministeri, Agenzie nazionali, Aziende ospedaliere, Istituti di scuola media superiore, valorizzando, in particolare, l'esperienza specifica maturata dai ricercatori.
3. È consentito alle università di utilizzare in pieno le risorse derivanti da pensionamenti di professori di I e II fascia per bandire nuovi concorsi per discipline fondamentali e caratterizzanti di nuovi corsi di laurea, laddove c'è mancanza o carenza di docenti che non consentono di svolgere i crediti formativi necessari previsti nello Statuto.