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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.4. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
6.4.

Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Per il personale universitario sanitario medico e non medico, in regime di tempo pieno ovvero di tempo definito, per lo svolgimento delle attività assistenziali che non sono prescindibili con lo stato giuridico dei docente e per i professori della facoltà di medicina e chirurgia è previsto un trattamento economico aggiuntivo tale da garantire una retribuzione pari a quella percepita dal dirigente medico del servizio sanitario nazionale.
Ai docenti della facoltà di medicina, che svolgono attività assistenziale per conto del servizio sanitario nazionale, vengono applicati tutti i benefici economici derivanti dalle applicazioni dei CCNL della dirigenza sanitaria.
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, con il parere della Conferenza Stato-Regioni, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale si dovranno attenere le Università e le Regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del SSN.