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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.24. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
6.24.

Sostituirlo con il seguente:
1. Al fine di razionalizzare la docenza universitaria si delega il Governo a predisporre, per la successiva valutazione del Parlamento, l'organizzazione della docenza universitaria in un ruolo unico diviso in più livelli stipendiali. All'entrata in vigore del nuovo ruolo unico i vecchi ruoli della docenza sono messi ad esaurimento. I ricercatori e professori di prima e seconda fascia che non optano per il nuovo ruolo unico mantengono lo stato giuridico, le rappresentanze e i diritti acquisiti. I docenti universitari appartenenti al ruolo unico nei vari livelli devono avere gli stessi diritti e la stessa rappresentatività negli organi di governo e gestione dell'università. I carichi di lavoro dei vari livelli devono essere previsti proporzionati al livello stipendiale, in particolar modo per quanto riguarda il monte ore da dedicare ad incarichi gestionali e di didattica, fermo restando che tutti i docenti del ruolo unico devono avere pari diritti anche in termini di elettorato passivo, salvo il caso delle cariche di rettore e responsabile di struttura per le quali è richiesta un'anzianità in ruolo pari ad almeno 5 anni. Le progressioni di carriera interne al ruolo unico devono essere legate al raggiungimento di livelli scientifici e/o didattici prestabiliti.
2. L'ingresso nel ruolo unico della docenza deve essere previsto mediante abilitazione nazionale alla docenza universitaria con valutazione per titoli e pubblicazioni. All'abilitazione nazionale devono far seguito valutazioni comparative locali basate su una valutazione scientifica e didattica con una commissione della struttura di accoglienza. Devono per questo motivo essere previste delle norme chiare che definiscano modalità di premialità/penalizzazione che responsabilizzino i decisori nelle loro scelte delle persone che entrano nel ruolo unico. Devono essere previste delle modalità di ingresso anche di esterni ai vari livelli del ruolo unico.
3. Il governo entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge deve definire le norme sul nuovo ruolo unico in concertazione con le organizzazioni della docenza, nonché stabilire le regole transitorie di passaggio dai vecchi ruoli in esaurimento al nuovo ruolo unico. Nello stesso periodo il governo deve stabilire le regole per le progressioni interne al ruolo unico e criteri per la numerosità complessiva della docenza universitaria con criteri congrui rispetto agli standard internazionali e agli impegni internazionali assunti dall'Italia. La numerosità minima della docenza non deve essere inferiore alla totalità dei ricercatori e dei professori di prima e seconda fascia nel 2008.