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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.17. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
6.17.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Nei sei armi successivi alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge, in attesa della messa a regime della chiamata diretta dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 18 comma 6 della presente legge, anche al fine di agevolare la copertura degli insegnamenti vacanti a seguito delle cessazioni di docenti di ruolo, le università procedono alla chiamata diretta dei ricercatori a tempo indeterminato che:
a) hanno conseguito l'idoneità, di cui alla previgente disciplina, o l'abilitazione nazionale di cui all'articolo 8 della presente legge come professori associati;
b) hanno un'anzianità in molo di almeno sei anni, dal comprovato impegno didattico, e lavorano in regime di tempo pieno.