Al comma 12 sopprimere l'ultimo periodo.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 9, con il seguente:
Art. 9.
(Fondo per la premialità).
1. A valere sulle risorse del Fondo finanziamento ordinario, è istituito un Fondo per la premialità di professori e ricercatori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Al relativo riparto si provvede annualmente con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, tenendo conto delle indicazioni del Consiglio universitario nazionale.