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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.12. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
6.12.

Sostituite il comma 3 con il seguente:
3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, compatibilmente con le esigenze di ateneo, possono, con il loro consenso, riservare annualmente a compiti di didattica di sostegno (laboratori, esercitazioni, seminari) e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, primo e secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, limitatamente ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati. Nel caso di affidamento di corsi e moduli curriculari ai ricercatori di ruolo che abbiano dato il loro consenso, il trattamento economico di tale affidamento è determinato - sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo - da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio.