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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.02. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
5.02.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per la valorizzazione dei ricercatori di ruolo e del merito accademico).

1. È istituito un fondo per la valorizzazione del merito accademico finalizzato a:
a) finanziare la chiamata, secondo le modalità di cui all'articolo 17, di millecinquecento professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016, a decorrere dall'inizio di ciascun anno accademico, anche al fine di garantire uno sviluppo organico della docenza universitaria. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche;
b) valorizzare, nel triennio 2011-2013, il merito accademico dei professori e dei ricercatori universitari inquadrati nella prima progressione economica.

2. La dotazione finanziaria del fondo è pari a 90 milioni di euro per l'anno 2011, 263 milioni di euro per l'anno 2012, 400 milioni di euro per l'anno 2013, 253 milioni per l'anno 2014, 333 milioni per l'anno 2015, 413 milioni per l'anno 2016 e di 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Tale fondo è destinato ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per l'università. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. I criteri per la ripartizione del fondo di cui al comma 2 sono definiti con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: legge 4 novembre 2005, n. 230 inserire le seguenti parole: e successive modificazioni.

Il Relatore