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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.01. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
4.01.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Valutazione della didattica da parte dell'ANVUR).

1. Al termine del primo anno scolastico dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, e contestualmente alle prove di maturità, l'ANVUR, di concerto con l'INVALSI, procede alla somministrazione di un test standard ai candidati a tali prove.
2. Il test è unico per tutto il territorio nazionale e ha la finalità di valutare le competenze e le capacità cognitive dei candidati. L'ANVUR procede alla compilazione di una graduatoria nazionale dei maturi, secondo i risultati del test, che viene resa disponibile ai singoli Atenei. Alla chiusura delle immatricolazioni al primo anno di ogni anno accademico, la base dati degli iscritti ad ogni corso di laurea, correlata al risultato del test, viene resa accessibile all'ANVUR.
3. L'ANVUR procede alla determinazione, per ogni Ateneo e per ogni corso di laurea del livello medio di competenze e di capacità cognitive degli studenti iscritti.
4. Contestualmente all'esame di laurea di primo livello, l'ANVUR procede alla somministrazione di test standard ad ogni candidato, con il fine di valutare le competenze e le capacità cognitive acquisite nel percorso formativo. Il test è unico per tutto il territorio nazionale e può essere articolato per macroaree disciplinari.
4. Nel biennio successivo al primo anno di attuazione del test di cui al comma 1, l'ANVUR determina i criteri mediante i quali ordinare i risultati formativi dei singoli Atenei e Dipartimenti sulla base delle competenze e alle capacità cognitive dei laureati accertate mediante il test. Tale ordinamento tiene conto del livello di competenze e capacità rilevate al momento dell'immatricolazione.
5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito l'ANVUR, determina con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di attribuzione di incentivi in funzione dei risultati formativi conseguiti dagli Atenei e dai Dipartimenti.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 7.
7. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008. n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole; «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».