Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 72, comma 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dall'articolo 17, comma 35-novies del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, esclude dalla cessazione unilaterale del rapporto di lavoro i ricercatori universitari di ruolo, anche ove abbiano superato i 40 anni di contribuzione.