Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis. A decorrere dall'anno 2011, nell'ambito della programmazione degli accessi ai corsi universitari, di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, è riservata la quota del 10 per cento agli studenti iscritti nelle università della regione in cui risultano residenti.