Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:
Art. 23-bis.
(Riconoscimento di punteggi nei concorsi per l'accesso ai ruoli nelle Pubbliche Amministrazioni).
1. In tutti i concorsi pubblici per l'accesso dall'esterno a posizioni della carriera dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni:
a) è riservato un punteggio prefissato per i titoli culturali e professionali non inferiore al 10 per cento del punteggio complessivo;
b) fra i titoli culturali e professionali, il punteggio riservato al dottorato di ricerca non può essere inferiore al 30 per cento e rappresenta sempre il titolo con valutazione più alta;
c) fra i titoli culturali e professionali, è riservato un punteggio non inferiore agli assegni di ricerca e ai contratti da ricercatore a tempo determinato di cui alla presente legge.