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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.01. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
23.01.

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure di Welfare).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a:
a) estendere ai dipendenti delle università, ancorché interessati a diverse forme di apporti di lavoro anche in collaborazione o prestazioni di opera intellettuale e che non siano confermati nei rapporti medesimi, gli ammortizzatori sociali in deroga;
b) imporre alle università il pagamento degli oneri al Fondo per la disoccupazione involontaria;
c) riconoscere ai medesimi soggetti il diritto a ricorrere ai servizi di ricollocamento al lavoro (outplacement) presso agenzie interessate a convenzioni che saranno stipulate con il Ministero, la Conferenza dei rettori (CRUI), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, e convenzioni individueranno le fonti per il finanziamento del servizio.