Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il collocamento a riposo dei professori, ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento è fissato, a domanda, al termine dell'anno accademico in cui l'interessato abbia compiuto il settantesimo anno d'età. Sono fatti salvi eventuali diritti acquisiti più favorevoli.