stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.46. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
21.46.

Sostituire i commi 4, 7 e 8 con i seguenti:
4. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. Per il primo triennio del contratto non possono essere richiesti obblighi didattici, mentre per il secondo triennio gli obblighi didattici sono gli stessi del ricercatore a tempo indeterminato cosi come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, articolo 32 (Compiti dei ricercatori universitari) e successive modificazioni e dall'articolo 1, comma 11 della legge n. 230 del 2005 (legge Moratti).
7. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo, nel corso del primo triennio, a diritti in ordine all'accesso al ruolo unico della docenza, in occasione del rinnovo per il secondo triennio, l'Ateneo è tenuto ad accantonare i fondi e i punti organico necessari per l'assunzione di un docente a tempo indeterminato al primo livello del ruolo unico della docenza alla scadenza del secondo triennio in un settore scientifico disciplinare compatibile con l'attività di ricerca svolta nell'ambito del contratto, ed entro tale data è tenuto ad espletare le relative procedure concorsuali.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, le università non possono più conferire assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 (istituzione degli assegni di ricerca).
8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del 20 per cento. Per i titolari dei contratti rinnovati di cui al comma 4, il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del 30 per cento. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente articolo e di qualsiasi borsa e/o contratto di ricerca a tempo determinato, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i sette anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.