Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. I contratti banditi dagli atenei ai sensi del comma 3 potranno godere, fino al 2018, e nei limiti del fondo annuo a ciò destinato, di un cofinanziamento, stabilizzato nel FFO per tutta la durata del contratto, da parte del Ministero del 50 per cento su un apposito fondo di sostegno della figura dei ricercatori a tempo determinato, volto a co-finanziare fino 3.000 contatti ali'armo per gli anni 2011-14, e fino a 2.000 contratti annui per gli anni 2015-2018.