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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.26. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
21.26.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di razionalizzare la gestione delle risorse umane e finanziarie, nonché di valorizzare le esperienze didattiche e di ricerca già maturate, i ricercatori a tempo determinato, a domanda da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'equiparazione ai ricercatori a tempo indeterminato. Ad esito positivo della richiesta, entro lo stesso anno accademico, il richiedente viene immesso in ruolo con la qualifica di ricercatore a tempo indeterminato nel medesimo settore scientifico-disciplinare dall'ateneo ove presta la propria attività. La domanda, corredata da titoli e pubblicazioni, può essere avanzata dai ricercatori a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che abbiano concluso il loro rapporto di lavoro entro i dodici mesi antecedenti la stessa data, che siano titolari da più di tre anni accademici di carichi didattici certificati dalle università, che siano risultati vincitori all'esito di valutazioni comparative svolte secondo regole equivalenti a quelle previste dalla legge per il reclutamento dei ricercatori universitari, in quanto esplicitamente richiamate dai relativi bandi di concorso e le cui retribuzioni gravino sul fondo di finanziamento ordinario (FFO). Le università entro sessanta giorni della presentazione della richiesta, possono rigettare la domanda di immissione in ruolo qualora le pubblicazioni e i titoli presentati dai ricercatori a tempo determinato fossero inferiori ai requisiti minimi definiti dal CUN per le differenti aree scientifiche. Per le finalità del presente comma, per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca autorizza uno stanziamento non inferiore a 50 milioni di euro annui.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione:
a) all'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,29 per cento».