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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.13. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
21.13.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Tale contratto prevede, comunque, un finanziamento annuale e individuale per ogni ricercatore a tempo determinato, chiamato dote per la ricerca. Tale finanziamento, valido solo per il primo triennio e pari a due mesi della retribuzione netta del giovane all'atto della assunzione, graverà su uno speciale fondo ministeriale da costituirsi prima del reclutamento dei ricercatori stessi, allo scopo di garantire un minimo di supporto per la indipendenza del lavoro dei ricercatori stessi.