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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.01. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
21.01.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Istituzione dell'Anagrafe dei ricercatori italiani all'estero).

1. È istituita l'Anagrafe nazionale dei ricercatori italiani all'estero, di seguito denominata Anagrafe, avente i seguenti obiettivi:
a) promuovere la mobilità nazionale e internazionale dei ricercatori;
b) promuovere un coinvolgimento dei ricercatori italiani operanti all'estero in progetti e collaborazioni con Istituzioni, Centri di ricerca e aziende italiani, anche al fine di favorire un possibile rientro in Italia.

2. L'Anagrafe è costituita da una banca dati telematica per la gestione dei dati identificativi dei ricercatori italiani operanti all'estero ed è liberamente accessibile da parte dei soggetti interessati attraverso un collegamento inserito sul sito web del Consiglio nazionale delle ricerche. L'inserimento dei dati relativi ai ricercatori italiani all'estero è effettuato su base volontaria su esplicita richiesta degli stessi. L'anagrafe è aggiornata semestralmente dagli organi competenti del Consiglio nazionale delle ricerche, cui è affidata la gestione diretta, sotto la vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri.

Conseguentemente all'articolo 25, comma 11, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2010 aggiungere le seguenti: nonché dell'articolo 21-bis, valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2010 e in 1 milione di euro per gli anni 2011 e 2012.