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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.52. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
2.52.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Le università statali adeguano i propri statuti e regolamenti alle norme di cui ai commi l e 2 entro un anno dalla data della entrata in vigore della presente legge. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal senato accademico integrato ai sensi dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, e sono emanate secondo le procedure stabilite dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Decorso il termine previsto, il Ministero assegna all'università un ulteriore termine di 60 giorni per adottare le modifiche statutarie. Decorso tale termine l'università è inderogabilmente esclusa dalla ripartizione delle quote variabili del fondo di finanziamento ordinario, finché non abbia ordinario, finché non abbia provveduto all'adeguamento.