Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) le università possono istituire strutture autonome responsabili del coordinamento e della gestione delle attività didattica, di ricerca e dei servizi comuni e possono essere costituite da uno o più dipartimenti, raggruppati o coordinati in relazione a criteri di affinità disciplinare. Tali strutture autonome possono assumere la denominazione di Facoltà, scuola o altra denominazione e sono costituite dalle rappresentanze del personale docente e ricercatore, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti elette secondo le modalità previste dallo statuto e dal regolamento di ateneo. In coerenza con la programmazione strategica di cui al comma 2, lettera a), sono di competenza di tali strutture le proposte di programmazione annuale e pluriennale, le proposte in materia di personale docente, le proposte per l'attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio avanzate dai dipartimenti.