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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.15. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
2.15.

Al comma 1, sostituire lettera r) con la seguente:
r) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche e di componente di altri organi dell'università, con le seguenti eccezioni: per il rettore esclusione del divieto per la partecipazione al senato accademico e, se previsto dallo statuto, al consiglio d'amministrazione; per i direttori di dipartimento: esclusione dei divieto per la partecipazione allo stesso senato, qualora risultino eletti a fame parte; ed al consiglio di dipartimento; divieto per tutti i componenti del senato accademico e del consiglio d'amministrazione di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, dei senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, ai finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; sanzione della decadenza dalla carica per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza.