Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:
f) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo, compresi il rettore, i presidi di Facoltà, e una rappresentanza elettiva degli studenti e dei docenti di ruolo, ivi compresi i direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo. Partecipano con voto consultivo i Direttori di dipartimento che non siano eletti e i Presidi delle facoltà.