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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.3. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
19.3.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. L'importo dell'assegno, compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento del trattamento economico complessivo iniziale spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, è determinato con proprio regolamento dall'università. I limiti di compatibilità della fruizione di assegni con altre attività sono determinati con decreto del Ministro.