Al comma 1, lettera d), dopo le parole: consiglio di amministrazione aggiungere le seguenti: Non possono partecipare a procedimenti di chiamata di cui al presente articolo gli studiosi in possesso dell'abilitazione di cui alla presente legge, nonché i professori di prima e seconda fascia già in servizio alla data in vigore della presente legge, gli studiosi stabilmente impegnati all'estero di cui alla lettera b) del presente comma e gli idonei ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, che abbiano vincoli di parentela o affinità fino al 4o grado nei ruoli di professore di prima fascia dei dipartimenti che formulano la proposta di chiamata.