stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.02. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
17.02.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di dottorato di ricerca).

1. All'articolo 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Le università, gli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di livello post laurea, sulla base di criteri e parametri determinati con decreto del Ministro su proposta dell'ANVUR, disciplinano con proprio regolamento l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo; gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi; la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio e dei contratti di apprendistato ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione. Con il medesimo decreto del Ministro, previo parere dell'ANVUR, sono disciplinate altresì le modalità di accreditamento dei corsi e le condizioni di eventuale ritiro dello stesso;
b) al comma 5, alla lettera c), le parole: «comunque non inferiore alla metà dei dottorandi» sono soppresse e dopo le parole: «borse di studio» sono inserite le seguenti: «e dei contratti di apprendistato».

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «è collocato a domanda», sono inserite le seguenti: «compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione»;
b) alla fine, è aggiunto il seguente periodo:
Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge sono mantenuti.

Il Relatore