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Legislatura XVI

Proposta emendativa 16.02. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
16.02.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Chiamata diretta dei ricercatori e docenti di ruolo abilitati).

1. Fino al 31 dicembre del sesto anno dall'entrata in vigore della presente legge i ricercatori di ruolo a tempo indeterminato che abbiano maturato 6 anni di anzianità nel ruolo e i professori associati che abbiano maturato 9 anni di anzianità nel ruolo e conseguano l'abilitazione al ruolo nella fascia superiore, sono inquadrati per chiamata diretta negli atenei di appartenenza. L'incremento di budget per l'inquadramento nei ruoli di professore associato e ordinario è garantito da un incremento stabilizzato della quota del fondo di funzionamento ordinario dell'ateneo, su un apposito fondo ministeriale, cui gli atenei possano attingere per 2000 inquadramenti annui per il ruolo di professore associato e di 500 inquadramenti annui per il ruolo di professore ordinario. L'inquadramento per chiamata diretta ai sensi del presente comma non rileva ai fini della programmazione di cui all'articolo 17, comma 2.
2. Agli oneri di cui al precedente comma, pari rispettivamente a 8 e 16 milioni per gli anni 2011 e 2012 si provvede mediante aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28 comma 1 del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, determinato con provvedimento direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965 n. 825 e successive modificazioni.