Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:
Art. 14-ter.
(Esonero dalle prove di ingresso).
1. Al fine di favorire le attività di formazione continua dei dirigenti scolastici, a decorrere dall'Anno Accademico 2011/2012 i soggetti in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il Decreto 3 novembre 1999, n.509 emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, e, inscindibilmente, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.