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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.15. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
1.15.

Dopo il primo comma inserire i seguenti:
1-bis. Il fondo di finanziamento ordinario è ripartito esclusivamente per il 50 per cento secondo i risultati della valutazione dell'offerta della ricerca e della didattica e per il restante 50 per cento secondo parametri riferiti alla domanda degli studenti. Entro il 2015 il Fondo è aumentato del 50 per cento mediante incrementi annuali.
1-ter. La prima parte è attribuita secondo i risultati acquisiti dall'ANVUR e nelle more della sua attuazione dal CIVR e dal CNVSU, secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale. L'Anvur propone al Ministro una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con la valutazione. L'obiettivo del 50 per cento deve essere raggiunto entro il 2015; le tappe intermedie sono proposte dal governo in sede di discussione della legge di stabilità.
1-quater. La seconda parte del fondo tiene conto degli studenti attivi e dei parametri di qualità proposti dal Cnvsu e in futuro definiti dall'Anvur. Nel riparto è garantita una compensazione che tiene conto degli studenti esonerati, anche parzialmente, dalle tasse universitarie. Ogni ateneo è obbligato a informare lo studente, all'atto dell'iscrizione dei risultati raggiunti nell'anno precedente nell'ambito del corso di studi prescelto.
1-quinquies. Il sistema universitario nazionale si conforma ai criteri dell'accreditamento dell'offerta didattica, secondo le linee di indirizzo di «quality assurance» già concordati in sede europea.
1-sexies. Le linee guida di attuazione dei criteri sono emanate dall'Anvur o nelle more dal CNVSU, entro il 2011. Gli atenei debbono ottenere entro il 2015 l'accreditamento dell'offerta didattica, previo parere dell'Anvur, secondo un programma di attuazione concordato con il Cun con priorità per la verifica degli atenei istituiti dal 2001 e in particolare delle università telematiche.
1-octies. Il fondo di finanziamento degli atenei privati è sottoposto alle procedure e ai criteri del presente comma.

Conseguentemente sopprimere il secondo comma;
sostituire il terzo comma con il seguente:
3. Il Ministero, nei rispetto delle competenze delle regioni, provvede a valorizzare il merito, a rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio. A tal fine concorda con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, specifici interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che intendano iscriversi alle libere università dello Stato.

Conseguentemente sopprimere il comma 4.