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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.11. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
1.11.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna Università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità. In relazione a ciò ogni Università definisce, mediante modifica statutaria, la propria autonoma organizzazione, ivi comprese le modalità di composizione e costituzione degli organi di governo, prevedendo: a) come struttura obbligatoria di organizzazione della ricerca e della didattica il Dipartimento; b) come struttura di coordinamento e di valutazione delle attività svolte dai Dipartimenti la Facoltà o Scuola; c) come organi di governo e di valutazione generale il Rettore, il Senato Accademico con funzioni d'indirizzo accademico, un Consiglio di amministrazione con funzioni di gestione amministrativa, il collegio dei revisori dei conti e un nucleo di valutazione delle attività di ricerca e di didattica, a composizione esterna all'università; d) come metodo di governo l'adozione di provvedimenti che premino o penalizzino le strutture interne ed il personale secondo il raggiungimento di obiettivi di efficacia nelle attività istituzionali, in relazione a quanto previsto dagli articoli dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Ove una Università non abbia conseguito la stabilità e sostenibilità di bilancio, né risulti aver raggiunto elevati livelli nel campo della didattica della ricerca, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», concorda con l'Università un piano di rientro e misure rivolte ad allinearsi agli obiettivi di efficacia ed efficienza. Ove l'Università non dia seguito con proprie determinazioni al piano concordato, il Ministro dispone la nomina di un Commissario ad acta che dia esecuzione al piano e che definisca con proprie determinazioni l'organizzazione, ivi compresa la composizione degli organi di governo, secondo i principi di cui all'articolo 2 della presente legge. Il Decreto ministeriale di nomina determina la durata dell'incarico commissariale.

Conseguentemente sono soppressi i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 2.