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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.01. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
1.01.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo di finanziamento ordinario).

1. A decorrere dall'anno 2011 il Fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato ogni anno almeno in misura eguale, per una quota del 20 per cento, al tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento e, per la restante quota dell'80 per cento, alla percentuale di adeguamento retributivo annuale per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determinata per l'anno precedente, con l'obiettivo di raggiungere entro lo sviluppo economico (OCSE), della quota percentuale di spesa pubblica destinata al settore terziario dell'istruzione.
2. All'articolo 5, comma 7, lettera d), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione di quelle relative al fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537».
3. Sono abrogati il primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
4. All'articolo 82 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».