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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.0202. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/11/2010  [ apri ]
5.0202.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per i professori e i ricercatori universitari. A tal fine, la dotazione del fondo di finanziamento ordinario è incrementata di 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere delle risorse di cui al comma 3.
3. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.
4. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 3, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.