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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.0200. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/11/2010  [ apri ]
5.0200.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Misure per la valorizzazione dei ricercatori di ruolo e dei professori associati). - 1. È istituito un fondo per la valorizzazione dei ricercatori di ruolo e dei professori associati finalizzato a finanziare la chiamata, secondo le modalità di cui all'articolo 17, di duemila professori di seconda fascia e di 500 professori di prima fascia per ciascuno degli anni 2011-2016, a decorrere dall'inizio di ciascun anno accademico, anche al fine di garantire uno sviluppo organico della docenza universitaria. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche.
2. La dotazione finanziaria del fondo è pari a 150 milioni di euro per l'anno 2011, 439 milioni di euro per l'anno 2012, 670 milioni di euro per l'anno 2013, 422 milioni per l'anno 2014, 555 milioni per l'anno 2015, 690 milioni per l'anno 2016 e di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Tale fondo è destinato ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per l'università.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere delle risorse di cui al comma 4.
4. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'l per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari all'1,5 per mille.
5. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 4, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
6. I criteri per la ripartizione dei fondo di cui al comma 2 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.