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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.28. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/11/2010  [ apri ]
4.28.

Sostituirlo con il seguente:
1. È istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato «fondo», finalizzato a:
a) garantire l'effettivo accesso al percorso di formazione universitaria degli studenti ed eliminare eventuali squilibri nella fruizione dei servizi forniti dalle Regioni nell'ambito del diritto allo studio;
b) promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati, per gli iscritti al primo anno, mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali standard di valutazione, elaborati previo parere del CUN e del CNSU.

2. Il fondo è destinato a:
a) coprire le quote mancanti, rispetto a quelle destinate dalle Regioni, per il finanziamento del diritto allo studio;
b) erogare, in concomitanza con l'inizio dell'anno accademico, premi di studio da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e frequenza di università pubbliche, per studenti che si trovino al di sotto di una soglia di reddito parametrata annualmente dal Ministero;
c) fornire buoni studio, in concomitanza con l'inizio dell'Anno Accademico, da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e la frequenza di Università Pubbliche, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito;
d) garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al presente comma.

3. Gli interventi previsti al comma 2 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e subordinati alla completa copertura finanziaria delle funzioni di cui al comma 1, lettera a).
4. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina con propri decreti di natura non regolamentare i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:
a) i criteri di distribuzione alla Regioni della quota perequativa dei Fondo
b) i criteri di accesso alle prove nazionali standard e i criteri nazionali standard di valutazione di cui al comma 1;
c) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;
d) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;
e) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;
f) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;
g) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;
h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;
i) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1 (fatta salva la priorità riservata alla funzione di cui alla lettera a) del comma 1);
l) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;
m) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo;
n) le modalità di selezione e dell'affidamento a istituti finanziari di natura pubblica fornitori delle provviste finanziarie.

4. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è svolto dal Ministero, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.
5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.
6. il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.
7. Il fondo è alimentato con:
a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi;
b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b);
c) I corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera d);
d) i contributi di cui al comma 3, lettera g), e al comma 4, da utilizzare per le finalità di cui al comma 5.

8. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.
9. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «del Fondo per la Promozione dello Studio Universitario».