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Legislatura XVI

Proposta emendativa 25.215. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/11/2010  [ apri ]
25.215.

Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:

11-ter. Al fine di assicurare il pagamento dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle Università che presentano una comprovata situazione debitoria, le stesse quando abbiano presentato un piano di risanamento, approvato dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze, possono contrarre mutui anche in deroga al limite previsto all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Per assicurare le medesime finalità la Cassa depositi e prestiti può concedere mutui alle stesse Università per una durata massima di 40 anni.