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Legislatura XVI

Proposta emendativa 24.0203. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/11/2010  [ apri ]
24.0203.
inammissibile

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Fondo per la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti del pubblico impiego).

1. Al fine di contribuire alla formazione e all'aggiornamento dei funzionari pubblici, con particolare attenzione al personale degli enti locali in vista delle nuove responsabilità connesse all'applicazione del federalismo fiscale, è istituito presso il Ministero dell'istruzione università e della ricerca il Fondo per la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti del pubblico impiego. A valere su detto fondo il Ministro può concedere contributi per il finanziamento di iniziative di studio, ricerca e formazione sviluppate da università pubbliche operate in collaborazione con le regioni e gli enti locali.
2. Possono accedere alle risorse del fondo, università pubbliche, private, consorzi o fondazioni tra università ed enti locali, anche appositamente costituite per le finalità di cui al presente articolo di un numero massimo di due sul territorio nazionale, di cui una risiedente nelle aree delle regioni obiettivo 1.
3. Con decreto del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca, da emanarsi entro 120 giorni dalla data in vigore della presente legge sono stabiliti, i criteri e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni e sono altresì individuati i soggetti destinatari.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2020.
5. All'onore derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.