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Legislatura XVI

Proposta emendativa 24.0201. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/11/2010  [ apri ]
24.0201.
inammissibile

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Dotazione del Fondo per l'edilizia universitaria).

1. La dotazione del Fondo per l'edilizia universitaria, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementata di una somma pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.
3. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
4. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 3, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.