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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.201. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/11/2010  [ apri ]
22.201.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. I ricercatori e i professori universitari, ivi compresi quelli in servizio presso le facoltà di medicina e chirurgia, e tutto il personale dipendente delle università cessano dai ruoli o dagli incarichi, dall'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. È fatta salva l'applicazione del regime di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247.
3. Il personale di cui al comma 2 può chiedere di essere trattenuto in servizio per un eventuale periodo necessario a maturare un'anzianità massima contributiva di quaranta anni e comunque non oltre il settantesimo anno di età. In tal caso è data facoltà all'Amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente e nel rispetto del piano previsto dall'articolo 17 comma 2.
4. In relazione alle specifiche esigenze didattiche e di ricerca ed in seguito alla positiva valutazione dell'attività di ricerca e di didattica dell'ateneo, i ricercatori e i professori cessati dai loro incarichi ai sensi del comma 2 possono proseguire un impegno didattico e scientifico, nel dipartimento di afferenza mediante la stipula di contratti a titolo oneroso o gratuito predisposti secondo schemi definiti dal consiglio di amministrazione dell'ateneo ed accedere ai fondi, pubblici e privati di ricerca, i ricercatori e i professori, che alla data del collocamento a riposo risultino coordinatori a qualunque titolo di fondi per ricerca da svolgersi nell'ambito del dipartimento di loro ultima afferenza, mantengono diritti e doveri derivanti da tali progetti tra cui la possibilità di svolgere attività di ricerca correlata.
5. I punti organico e le risorse finanziarie derivanti dal collocamento a riposo di professori e ricercatori universitari rimane nella disponibilità dell'ateneo per il reclutamento di personale docente.
6. Alle risorse finanziarie resesi disponibili nei bilanci universitari in conseguenza della variazione di età pensionabile prevista dal comma 2 del presente articolo non si applica quanto disposto dal primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7. Le risorse finanziarie di cui al comma 6, entro tre anni dalla loro effettiva disponibilità, vengono utilizzate nella misura minima del 60 per cento della loro entità per l'indizione di procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 21 e nella misura minima del 20 per cento per l'indizione di procedure di reclutamento di professori associati. Il mancato rispetto di quanto disposto dal presente comma comporta il divieto per l'ateneo di procedere alla chiamata di professori ordinari nei successivi cinque anni.