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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.32. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/11/2010  [ apri ]
21.32.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I contratti hanno durata triennale, possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri, riconosciuti a livello internazionale, definiti con decreto del Ministro e si svolgono in regime di tempo pieno con un impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 250 ore. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al presente comma è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 4;
al comma 5:
primo periodo, sostituire le parole:
nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b) con le seguenti: nel sesto anno di contratto;
quarto periodo, dopo le parole:
La programmazione di cui all'articolo 17, comma 2, assicura aggiungere le seguenti: fin dall'accensione del primo contratto triennale;
al comma 8:

primo periodo, sostituire le parole: dei contratti di cui al comma 3, lettera a) con le seguenti: del primo contratto triennale di cui al comma 3;
secondo periodo, sostituire le parole: dei contratti di cui al comma 3, lettera b) con le seguenti: del secondo contratto triennale
al comma 9, sopprimere le parole:, lettere a) e b),