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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.205. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/11/2010  [ apri ]
21.205.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Per le finalità di cui al comma 5, le università sono tenute a costituire un fondo di garanzia, proporzionale al numero di contratti di ricercatore a tempo indeterminato attivati, in cui sia versato almeno il 70 per cento della quota relativa alla copertura delle classi stipendiali iniziali come professore associato per almeno un quinquennio.
5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 5-bis, valutato in 50 milioni di euro, si provvede riducendo in misura corrispondente l'importo previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157; al comma 6 del citato articolo 1 è altresì soppresso il quarto periodo.