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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.0200. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/11/2010  [ apri ]
2.0200.
inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Disposizioni per l'equiparazione dello status contrattuale ed economico dei laureati specializzandi medici e non medici che afferiscono alle scuole di specializzazione di area sanitaria). - 1. A decorrere dall'anno accademico 2010/2011 ai laureati appartenenti alle categorie dei biologi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, chimici, fisici, psicologi e, altresì, alle ulteriori categorie sanitarie eccedenti l'area medica, ammessi e iscritti dal primo al quinto anno di corso delle scuole post-laurea di specializzazione dell'area sanitaria disciplinate dal decreto ministeriale 1o agosto 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 novembre 2005 - Supplemento ordinario n. 176, recante disposizioni sul «Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria», è applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
2. Ai fini della formazione e dell'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, in conformità con la direttiva europea 82/76/CEE, ai laureati di cui al comma 1, ammessi alle scuole di specializzazione, è altresì estesa l'applicazione degli articoli 34, 38, 39, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 40 e dell'articolo 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente disposizione.