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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.8. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/11/2010  [ apri ]
19.8.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I soggetti di cui al comma 1, con proprio regolamento, possono riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

19.8.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I soggetti di cui al comma 1 con apposito regolamento disciplinante modalità di conferimento degli assegni individuano interventi atti a garantire un numero riservato di posti destinati all'abilitazione di studiosi italiani, che hanno svolto corsi di istruzione universitaria e post universitaria all'estero e decidono di tornare in Italia, o stranieri, che hanno svolto corsi di istruzione universitaria e post universitaria in Italia e decidono di restare, e le misure volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione anche a studiosi operanti all'estero.