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Legislatura XVI

Proposta emendativa 16.13. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/11/2010  [ apri ]
16.13.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I soggetti che intendono presentare la domanda per conseguire l'abilitazione scientifica relativa alla seconda fascia dei professori universitari devono essere in possesso del dottorato di ricerca o di titolo riconosciuto equipollente, anche conseguito all'estero. In via transitoria, sino al 31 dicembre 2015, la domanda può essere presentata anche da coloro che abbiano svolto per almeno trentasei mesi, anche non consecutivi, dopo la laurea magistrale, ovvero dopo la laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, attività di ricerca come appartenenti ad una delle seguenti categorie:
a) titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
b) ricercatori con contratto a tempo determinato o di formazione;
c) titolari di contratti retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, presso università o enti pubblici di ricerca;
d) titolari di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca non italiani;
e) personale tecnico in servizio a tempo indeterminato presso università o enti pubblici di ricerca.