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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.201. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/11/2010  [ apri ]
1.201.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero».

Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente:
I criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti sono definiti con decreto legislativo emanato dal Governo ai sensi dell'articolo 5.
all'articolo 5:
comma 1, dopo la lettera
d), aggiungere la seguente:
e)
valorizzazione dell'autonomia organizzativa ed ordinamentale delle università;
comma 2, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a), b), c) ed e);
dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire i criteri per l'ammissione alla sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base degli indicatori di cui al comma 3, lettere a) e b);
b) escludere dalla sperimentazione gli atenei che non abbiano adeguato la propria contabilità ai dettati di cui al comma 4 o che siano incorsi nei precedenti cinque anni in una delle sanzioni previste dal medesimo comma;
c) attribuire all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) il compito di verificare periodicamente i risultati conseguiti dagli atenei ammessi alla sperimentazione.