stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.200. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/11/2010  [ apri ]
1.200.

Al comma 2, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: Le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica, diverse da quelle indicate nell'articolo 2, fatte salve le modalità di composizione e costituzione degli organi di governo di cui all'articolo 2. I criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti sono definiti con decreto legislativo emanato dal Governo ai sensi dell'articolo 5.

Conseguentemente, all'articolo 5:
comma 1, dopo la lettera
d), aggiungere la seguente:
e)
valorizzazione dell'autonomia organizzativa ed ordinamentale delle università;
comma 2, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a), b), c) ed e);
dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire i criteri per l'ammissione alla sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base degli indicatori di cui al comma 3, lettere a) e b);
b) escludere dalla sperimentazione gli atenei che non abbiano adeguato la propria contabilità ai dettati di cui al comma 4 o che siano incorsi nei precedenti cinque anni in una delle sanzioni previste dal medesimo comma;
c) attribuire all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) il compito di verificare periodicamente i risultati conseguiti dagli atenei ammessi alla sperimentazione.