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Legislatura XVI

Proposta emendativa 25.8. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/11/2010  [ apri ]
25.8.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. A partire dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i contratti di cui agli articoli 19 e 21 assorbono tutte le figure non di ruolo di ricerca presso le università. Le figure non di ruolo da assorbire definite al presente comma, incluse eventuali deroghe temporali, sono individuate mediante specifici accordi stipulati a livello nazionale fra il MIUR e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.