Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A valere sulle risorse previste dalla legge di stabilità per il 2011 per il finanziamento del fondo ordinario delle università, è riservata una quota non superiore a 13 milioni di euro per il 2011, 93 milioni di euro per il 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 17 e 21, comma 6, della presente legge. L'utilizzo delle predette risorse è disposto con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti.