Dopo il comma 10-sexies aggiungere il seguente:
10-septies. Agli studiosi impegnati all'estero che abbiano svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di ricerca e di docenza nelle università italiane, il servizio prestato è riconosciuto per i due terzi ai fini della carriera e per intero, a domanda e con onere a carico del richiedente, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Al relativo onere, pari a euro 340.000 annui, a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.