stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 25.212. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/11/2010  [ apri ]
25.212.

Dopo il comma 10-sexies aggiungere i seguenti:
10-septies. Sono stanziati 120 milioni di euro per l'anno 2011, 160 milioni per l'anno 2012 e 200 milioni per l'anno 2013 da distribuire alle università per l'indizione di procedure di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b) della presente legge. A decorrere dall'anno 2014 il finanziamento è definitivamente consolidato nel fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della presente legge, alle procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato indette in base al presente comma sono ammessi i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, che abbiano svolto almeno sei anni di comprovata attività di ricerca presso enti di ricerca o presso università, anche straniere. La programmazione di cui all'articolo 17, comma 2, assicura per i ricercatori assunti in base alle disposizioni del presente comma la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione di cui all'articolo 21, comma 5, della presente legge.
10-octies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10-septies del presente articolo si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 10-novies.
10-novies. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012 e 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.
10-decies. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 10-novies in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.