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Legislatura XVI

Proposta emendativa 25.10. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/11/2010  [ apri ]
25.10.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già assegnate agli atenei e non utilizzate per le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui al predetto articolo 1, comma 648, vengono utilizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'indizione di procedure di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della presente legge. Il mancato rispetto di quanto disposto dal periodo precedente comporta il divieto per l'ateneo di procedere alla chiamata di professori di prima fascia nei successivi cinque anni. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della presente legge, alle procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato indette in base al presente comma sono ammessi i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.